Domande frequenti
La legge consente di dare un ulteriore impulso alle aree in cui l’attuale Programma Edifici non sia adeguatamente efficace, ad esempio alla sostituzione dei sistemi di riscaldamento a resistenza elettrica fissi o alla sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibile fossile nella fascia di potenza media e alta (con potenza superiore a 70 kW, in base al progetto sottoposto a consultazione; al momento non possiamo ancora dire se questo provvedimento verrà adottato in questa forma), nonché alle misure di efficienza energetica.
L’obiettivo è che la legge e l’ordinanza entrino in vigore il 1o gennaio 2025.
Ulteriori informazioni: www.ilprogrammaedifici.ch/pi
Secondo l’ordinanza in corso di consultazione, relativa alla legge sul clima e sull’innovazione (Procedure di consultazione in corso | Fedlex (admin.ch)), vengono proposti dal Consiglio federale contributi di promozione per la rimozione di radiatori elettrici nell’ambito della sostituzione di radiatori elettrici fissi decentralizzati con un riscaldamento principale alimentato mediante fonti di energia rinnovabile. Ad oggi non possiamo ancora dire se il provvedimento verrà adottato definitivamente in questi termini.
Ricordiamo che già oggi, nell’ambito del Programma Edifici, la sostituzione di impianti di riscaldamento elettrici viene finanziata a seconda del Cantone. Invitiamo a informarsi sul sito www.ilprogrammaedifici.ch.
Con la prima consulenza «calore rinnovabile» i proprietari di case unifamiliari e plurifamiliari sono assistiti da uno specialista per tutte le questioni inerenti il loro riscaldamento. Il o la consulente esegue un sopralluogo dell’edificio e illustra sul posto le opzioni possibili per la sostituzione del riscaldamento. Questo facilita la scelta del sistema di riscaldamento a energia rinnovabile più adatto all’immobile. La prima consulenza «calore rinnovabile» è gratuita e non vincolante per i proprietari dell’abitazione, ossia saranno loro a decidere quando e con chi effettuare la sostituzione del loro impianto di riscaldamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui:
Prima consulenza per il risanamento dell’impianto di riscaldamento: trova un consulente (calorerinnovabile.ch)
Secondo l’ordinanza in corso di consultazione, relativa alla legge sul clima e sull’innovazione (Procedure di consultazione in corso | Fedlex (admin.ch)), il Consiglio federale propone, per un risanamento completo dell’edificio secondo il modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM 2015), un bonus per l’efficienza dell’involucro dell’edificio (ad es. se dopo il risanamento l’edificio certifica una classe di efficienza CECE di C o B).
Ad oggi non possiamo ancora dire se il provvedimento verrà adottato definitivamente in questi termini.
Ricordiamo che già oggi, nell’ambito del Programma Edifici, gli interventi relativi agli involucri degli edifici vengono finanziati a seconda del Cantone. Interventi finanziati | Il Programma Edifici (ilprogrammaedifici.ch)
Uno studio condotto nell’ambito dell’elaborazione dell’ordinanza relativa al programma d’impulso della legge sulla tutela del clima (si veda il link sulla procedura di consultazione) ha mostrato che oggi vengono ancora installati impianti di riscaldamento a combustibili fossili soprattutto nella fascia di potenza più alta. Pertanto, sulla base della disponibilità di fondi e dell’analisi dell’incentivazione esistente è stato fissato il limite a 70 kW. Una casa plurifamiliare dotata di isolamento relativamente buono e composta da circa 14 unità abitative richiede un riscaldamento di 70 kW, se si ipotizzano circa 100 m2 di superficie di riferimento energetico per ogni unità abitativa e una potenza di riscaldamento richiesta di 5 kW/unità abitativa.
Ogni Cantone stabilisce in modo individuale quali interventi sovvenzionare e a quali condizioni. La base di questi criteri è costituita dal Modello d'incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM 2015).
Le condizioni per lo stanziamento di contributi variano da Cantone a Cantone.
Presentate la vostra richiesta direttamente al centro di elaborazione del Cantone competente; in tal senso è determinante l’ubicazione dell’edificio.
Per ulteriori informazioni, selezionare la sigla del vostro Cantone.
Il Cantone preposto al sovvenzionamento è quello nel quale sorge l'edificio da risanare. La residenza del richiedente non è rilevante.
Sì, in linea generale gli edifici di proprietà dei comuni sono ammessi ai contributi.
Tuttavia, se la legge sull’energia del Cantone stabilisce che per i risanamenti/le nuove costruzioni di edifici comunali è necessario raggiungere lo standard Minergie(-P), non soltanto gli interventi M-12/M-16, ma anche tutti gli altri interventi finalizzati al soddisfacimento della disposizione non sono ammessi ai contributi.
No. Conformemente all’art. 57 OEn i contributi di promozione non possono essere impiegati per edifici e impianti pubblici della Confederazione e dei Cantoni.
Tutte le sedi aziendali esentate dalla tassa sul CO2 non hanno diritto ai contributi. Le sedi aziendali che pagano la tassa sul CO2 hanno, in linea di principio, diritto ai contributi. Un’azienda può esentare singole sedi; le altre sedi dell’azienda hanno diritto ai contributi. Per il risanamento sovvenzionato non possono essere generate certificazioni, né attraverso progetti di compensazione né attraverso il superamento di obiettivi concordati con accordi volontari.
Imposta federale diretta
Per gli immobili di patrimoni privati, le spese di manutenzione e gli investimenti finalizzati ad aumentare il valore dell’immobile o che contribuiscono a un utilizzo razionale dell’energia o allo sfruttamento di energie rinnovabili possono essere detratte dall’imposta federale diretta. Rientrano tra questi investimenti, tra l’altro, l’isolamento termico, l’impiego di energie rinnovabili o gli interventi per il recupero del calore (ventilazione).
Potrete tuttavia detrarre soltanto la parte di costi che avete sostenuto in prima persona, mentre non potrete detrarre la parte che è stata sovvenzionata dal Programma Edifici.
Imposta cantonale
La deducibilità non è disciplinata allo stesso modo in tutti i Cantoni. Nella maggior parte dei Cantoni valgono le medesime regole che valgono per l’imposta federale diretta. Informatevi consultando la guida alla vostra dichiarazione d’imposta o presso l’ufficio cantonale di tassazione.
I contributi del Programma Edifici sono da intendersi come sovvenzione esente IVA. Essi soddisfano i seguenti criteri relativi a una sovvenzione esente IVA (art. 18 cpv. 2 lett. a della Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA)):
- la sovvenzione viene erogata dal settore pubblico (il settore pubblico è definito all’art. 12. 12 cpv. 1 LIVA e all’art. 12. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto del 27 novembre 2009 basata sulla legge concernente l'imposta sul valore aggiunto del 12 giugno 2009 [OIVA]);
- colui che paga il contributo non riceve nessuna concreta controprestazione da parte del beneficiario; e
- la sovvenzione viene in linea di principio erogata sulla base di un fondamento giuridico (legge, ordinanza, regolamento, delibera, decreto ecc.).
I locatari devono detrarre dai costi di investimento, in sede di calcolo degli aumenti del canone di locazione, i contributi che essi ricevono per il risanamento energetico.